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mrovera authored Jan 31, 2024
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{
"type": "DESCRIPTION",
"text": "Nella sottosezione 4.2.1. l’attore può indicare come intende pagare la tassa di domanda. Va ricordato che presso l’organo giurisdizionale cui viene spedita la domanda potrebbero non essere disponibili tutti i metodi e si raccomanda di verificare quali siano accettati. A tal fine è possibile contattare l’organo giurisdizionale interessato o verificare le informazioni fornite dallo Stato membro interessato e pubblicate sul sito web dell’atlante giudiziario europeo in materia civile e commerciale, disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica. È ugualmente possibile trovare maggiori informazioni circa l’importo delle spese di giudizio che dovranno essere corrisposte. Qualora l’attore scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l’organo giurisdizionale a prelevare l’importo dal proprio conto corrente, è necessario che indichi le informazioni opportune relative alla carta di credito o al conto bancario nell’appendice del presente modulo. L’appendice è utilizzata solo per comunicare le informazioni necessarie all’organo giurisdizionale e non sarà trasmessa al convenuto. Nella sottosezione 4.2.2. l’attore ha la possibilità di indicare la modalità con cui desidera ricevere il pagamento da parte del convenuto, ad esempio qualora quest’ultimo desideri pagare immediatamente, prima ancora che sia emessa la sentenza. Se la modalità prescelta è il bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.",
"simplifiedText": "Nella sottosezione 4.2.1. l’attore può indicare la modalità prescelta per il pagamento delle spese di causa. E’ possibile che alcune delle modalità di pagamento indicate nel modulo non siano accettate dall’organo giurisdizionale competente. Maggiori informazioni possono essere reperite sul portale europeo della giustizia elettronica o contattando preventivamente l’ufficio giudiziario interessato. Nel caso in cui la causa abbia ad oggetto il pagamento di una somma da parte del convenuto, l’attore può indicare la modalità attraverso cui ricevere il pagamento nella sottosezione 4.2.2. fornendo le informazioni necessarie.",
"simplifiedText": "L'organo giurisdizionale potrebbe accettare solo alcuni metodi di pagamento, occorre verificare le opzioni accettate. Queste informazioni si possono trovare sul sito web dell'Atlante Giudiziario Europeo in materia civile e commerciale. Se si sceglie di pagare con carta di credito o tramite bonifico bancario, occorre fornire i dettagli necessari nell'allegato del modulo. L'allegato è solo per l'organo giurisdizionale e non verrà trasmesso alla parte resistente. Nella sezione 4.2.2., indica come desideri ricevere il pagamento della controparte, ad esempio prima della sentenza, e fornisci i dettagli bancari se necessario.",
"link": [
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"type": "SERVICE_LINK",
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"type": "DESCRIPTION",
"text": "Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l’organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un’udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un’udienza. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento. L’udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, è organizzata un’udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio. Tuttavia, l’organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l’udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all’udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l’organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia. Su richiesta, l'organo giurisdizionale può fornire il certificato in un’altra lingua, utilizzando i moduli dinamici disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. Ciò può essere utile all'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro. Si prega di notare che l'organo giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione o una traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato.",
"simplifiedText": "Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Il Giudice può decidere di procedere ad un'udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza basandosi solo sulla documentazione acquisita. Anche l’attore può chiedere la fissazione di un’udienza contestualmente alla compilazione di questo modulo o in una fase successiva, tuttavia il Giudice può respingere la richiesta se ritiene l'udienza superflua o non riconoscere il pagamento delle spese sostenute per la partecipazione all’udienza se ritenute superflue o sproporzionate. L'udienza può essere tenuta tramite mezzi di comunicazione a distanza, come videoconferenza o teleconferenza. Compilando la sezione 11 del modulo si può richiedere al Giudice l’emissione, unitamente alla sentenza, del certificato in un'altra lingua ad essa relativo, qualora l’esecuzione debba essere effettuata in un altro Stato membro.",
"simplifiedText": "In base all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 per le controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale non considererà valide spese eccessive o sproporzionate rispetto al valore della controversia per la parte vincitrice. L'organo giurisdizionale può, su richiesta, fornire il certificato in un'altra lingua utilizzando moduli dinamici disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica, il che potrebbe essere utile per l'esecuzione della sentenza in un altro Stato membro. Tuttavia, è importante notare che l'organo giurisdizionale non è obbligato a tradurre il testo inserito nei campi di testo libero del certificato.",
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"type": "LEGAL_LINK",
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"type": "DESCRIPTION",
"text": "Campo di applicazione: si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha un campo di applicazione limitato. Esso non si applica alle controversie di valore superiore a 5 000 EUR, né a quelle elencate all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Qualora la domanda riguardi un’azione che non rientra nel campo d’applicazione di detto regolamento, a norma dell’articolo 2, il procedimento prosegue dinanzi all’organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso l’attore non desidera proseguire il procedimento, dovrebbe ritirare la domanda. Controversia avente ad oggetto somme di denaro o di altro tipo: l’attore dovrebbe indicare se intende chiedere il pagamento di una somma di denaro e/o qualcos’altro (controversia non avente ad oggetto somme di denaro), ad esempio la fornitura di beni, e completare, rispettivamente, la sottosezione 5.1. e/o la sottosezione 5.2.",
"simplifiedText": "Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere utilizzato solo per controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale il cui valore non superi i 5000 euro, con l'eccezione delle controversie indicate all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce tale procedura. Se la controversia non rientra nel campo di applicazione del procedimento per le controversie di modesta entità, il procedimento attivato prosegue dinanzi all’organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria, a meno che l’attore non ritiri la domanda. Se la domanda riguarda somme di denaro, l'attore deve compilare la sottosezione 5.1. Se la controversia non ha direttamente come oggetto una somma di denaro, è necessario indicarne il valore stimato compilando la sottosezione 5.2.",
"simplifiedText": "Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere utilizzato solo per controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale il cui valore non superi i 5000 euro, con l'eccezione delle controversie indicate all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce tale procedura. Se la richiesta non rientra in queste categorie, occorre seguire le ordinarie norme di procedura civile dello Stato di riferimento. Se si desidera interrompere il procedimento, la richiesta può essere ritirata. Se la controversia non ha direttamente come oggetto una somma di denaro, è necessario indicarne il valore stimato compilando la sottosezione 5.2.",
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"type": "LEGAL_LINK",
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"type": "DESCRIPTION",
"text": "In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista del settore legale. In alcuni paesi può non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L'inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento.",
"simplifiedText": "In questa sezione vanno fornite informazioni sulla persona (fisica o giuridica) cui si intende fare causa e, se del caso, del soggetto rappresentante. Per il buon esito delle comunicazioni da parte dell’ufficio giudiziario è opportuno inserire in maniera completa indirizzo geografico del soggetto che si cita in giudizio.",
"simplifiedText": "In questa sezione vanno fornite informazioni sulla persona (fisica o giuridica) cui si intende fare causa e, se del caso, del soggetto rappresentante. Per il buon esito delle comunicazioni da parte dell’ufficio giudiziario è opportuno inserire in maniera completa l’indirizzo (geografico e/o digitale) del soggetto che si cita in giudizio.",
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"words": [
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"type": "INFORMATION",
"text": "Se si è a conoscenza di un numero d’identificazione personale attribuito al convenuto dalle autorità di uno Stato membro sarebbe utile indicarlo. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un documento di identità del convenuto, ove disponibile. Se il convenuto è una persona giuridica o un soggetto avente capacità giuridica, sarebbe utile fornire un numero di registrazione pertinente, ove noto.",
"simplifiedText": "È utile indicare il numero di identificazione personale assegnato dalle autorità di uno Stato membro, se conosciuto. In alternativa o in aggiunta, sarebbe utile fornire il numero del passaporto o di un altro documento d'identità. Per la persona giuridica è utile fornire il relativo numero di identificazione/registrazione.",
"simplifiedText": "È utile indicare il numero di identificazione personale assegnato dalle autorità di uno Stato membro, se conosciuto. Se non si è a conoscenza di questo numero, si può fornire il numero del passaporto o di un documento di identità. Se si agisce per conto di un'organizzazione legale o un soggetto con capacità legale, è opportuno includere il loro numero di registrazione, se applicabile.",
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"type": "DESCRIPTION",
"text": "Gli atti procedurali, come la domanda dell'attore, la replica del convenuto, eventuali domande riconvenzionali e la sentenza, possono essere notificati o comunicati alle parti per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale ha tecnicamente a disposizione tali mezzi e se questi sono ammissibili conformemente al diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti devono essere notificati o comunicati in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, è necessario che siano osservate anche le norme procedurali dello Stato membro in cui è effettuata la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici possono essere utilizzati anche per altre comunicazioni scritte (come una richiesta di partecipazione a un’udienza). I mezzi elettronici possono essere utilizzati soltanto se il destinatario ne ha espressamente autorizzato l'uso in anticipo o se egli è giuridicamente tenuto ad accettare la notifica e/o altra comunicazione scritta dell'organo giurisdizionale in forma elettronica, in conformità con le norme procedurali dello Stato membro in cui ha il domicilio. Per verificare la disponibilità e l'ammissibilità dei mezzi elettronici per la notifica e/o comunicazione negli Stati membri occorre verificare le informazioni sul portale europeo della giustizia elettronica.",
"simplifiedText": "Gli atti procedurali (domanda, replica del denunciato, sentenza) possono essere notificati o comunicati per posta o per via elettronica, se l'organo giurisdizionale è in grado tecnicamente e se è previsto dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se gli atti vengono notificati/comunicati in un altro Stato membro, devono essere osservate anche le norme dello Stato membro in cui avviene la notifica/comunicazione. I mezzi elettronici, che possono essere usati anche per altre comunicazioni scritte (per esempio una richiesta di partecipazione a un'udienza), devono essere autorizzati in anticipo dal destinatario, a meno che questi non sia obbligato ad accettarli secondo la legge del paese in cui risiede. Verificare i mezzi elettronici ammissibili sul portale europeo della giustizia elettronica.",
"simplifiedText": "Gli atti legali (domanda, replica del denunciato, sentenza), attinenti al seguente procedimento, possono essere inviati per posta o via elettronica, se l'organo giurisdizionale dispone dei mezzi tecnici e se è consentito dalla legge del paese in cui si svolge il giudizio. Se gli atti devono essere inviati a un paese diverso, occorre seguire le regole del paese di destinazione per la notifica o la comunicazione. I mezzi elettronici, che possono essere usati anche per altre comunicazioni scritte, devono essere autorizzati in anticipo dal destinatario, a meno che questi non sia obbligato ad accettarli secondo la legge del paese in cui risiede. Occorre verificare i mezzi elettronici ammissibili sul portale europeo della giustizia elettronica.",
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"type": "SERVICE_LINK",
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"type": "DESCRIPTION",
"text": "Si rammenta che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Tuttavia, l’organo giurisdizionale può decidere di procedere ad un’udienza se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte. È tuttavia possibile richiedere, con il presente modulo o in una fase successiva, un’udienza. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia superflua per l’equa trattazione del procedimento. L’udienza dovrebbe essere effettuata tramite opportuni mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se la persona da sentire è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, è organizzata un’udienza mediante tecnologie di comunicazione a distanza, avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio. Tuttavia, l’organo giurisdizionale può stabilire la necessità della presenza fisica delle persone convocate per l’udienza. È possibile indicare le proprie preferenze al giudice, tenendo presente che, se si chiede di essere fisicamente presenti all’udienza, il recupero di eventuali spese sostenute in relazione a tale presenza è soggetto alle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'articolo prevede che l’organo giurisdizionale non riconosca alla parte vincente spese superflue sostenute o spese sproporzionate rispetto al valore della controversia.",
"simplifiedText": "Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. Se necessario, il tribunale può decidere di organizzare un’udienza tramite mezzi di comunicazione a distanza, se disponibili presso l'autorità giudiziaria. È possibile richiedere unudienza con il presente modulo o in una fase successiva. Se si richiede di essere fisicamente presenti, le spese relative saranno soggette all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 e potrebbero non essere rimborsate se il giudice le dovesse ritenere superflue o sproporzionate.",
"simplifiedText": "Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. È possibile richiedere un'udienza con questo modulo o successivamente. Le spese relative saranno soggette all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 e potrebbero non essere rimborsate se il giudice le dovesse ritenere superflue o sproporzionate. L'udienza può essere condotta tramite mezzi di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, se l'organo giudiziario ha tali mezzi a disposizione.",
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